[A] Sull’onere probatorio circa la fondatezza della domanda in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. [B] Sul riparto dell’onere probatorio in materia di adempimento di un’obbligazione contrattuale inerente il contratto d’appalto pubblico. [C] Sulla (im)possibilità di eseguire il collaudo per le operazioni di bonifica riguardanti un fondale marino.
SENTENZA N. ****
[A] Il giudizio di opposizione (artt. 645 e segg. c.p.c.) ha una duplice funzione: da un lato, accertare l’ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente); dall’altro, accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., per tutte, Cass.18 aprile 200...